I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale, o li adempiono solo in parte, sono assoggettati a una tassa sostitutiva, la cosiddetta tassa d’esenzione dall’obbligo militare (TEO).
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. La vigilanza è esercitata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La divisione Tassa d’esenzione dall’obbligo militare in seno all’Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per lo svolgimento di questo compito e provvede all’applicazione delle prescrizioni federali.
Il rimborso delle tasse pagate per servizi militari differiti deve essere richiesto alle autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare del Cantone di domicilio. Alla domanda occorre allegare il libretto di servizio.
I cittadini svizzeri desiderosi di prestare servizio che sono stati dichiarati inabili al servizio militare e al servizio di protezione civile e che non vogliono pagare la TEO possono anch’essi prestare servizio, tuttavia soltanto se non mettono a repentaglio la propria salute o quella di altre persone e se un servizio di questo genere risulta possibile sotto il profilo medico. Sono fatti salvi altri motivi di natura personale. Tra questi rientrano in particolare un procedimento penale in sospeso o una condanna per un crimine o un delitto. Maggiori informazioni concernenti l’attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 aprile 2009 sono disponibili alla pagina Internet «Servizio militare con condizioni mediche speciali» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione Tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Chi presta servizio militare ha diritto all’indennità per perdita di guadagno e al soldo.
Chi presta servizio nell’Esercito svizzero, nella protezione civile, nel Servizio della Croce Rossa, nel servizio civile oppure chi partecipa a corsi federali o cantonali per monitori G+S o a corsi per monitori di giovani tiratori ha diritto a un’indennità secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Inoltre i militari hanno diritto al soldo.
Durante il servizio militare, i militari sono assicurati contro le malattie e gli infortuni presso l’Assicurazione militare.
Se il servizio dura più di 60 giorni, viene sospeso l’obbligo di assicurazione nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ciò significa che, se la durata prevista del servizio viene notificata (8 settimane prima dell’inizio del servizio), l’assicuratore rinuncia alla riscossione del premio per l’assicurazione di base a partire dall’inizio del servizio. È tuttavia necessario comunicare alla cassa malati anche l’entrata in servizio e ogni cambiamento della durata del servizio. Dopo il servizio, i premi versati in difetto vengono pagati a posteriori, mentre quelli versati in eccesso vengono computati sui premi da versare successivamente o rimborsati.