Tutti i militari (mil), che hanno optato per una carriera di quadro come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale, ricevono un contributo per ogni categoria di grado raggiunta, che possono utilizzare per una formazione o una formazione continua in ambito civile.
La ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (OCFQE) è entrata in vigore il 1º gennaio 2018.
Inoltre è possibile ricevere il contributo per la formazione solo per formazioni e formazioni continue in ambito civile frequentate dal 1º gennaio 2018.
I quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di un’istruzione a:
e abbiano iniziato il loro perfezionamento militare non prima del 1° luglio 2017 (sottufficiale: 1° ottobre 2019) e non l’abbiano ancora assolto entro il 31 dicembre 2017 (sottufficiale: 1° gennaio 2020).
Il personale militare di professione non è quindi contemplato nel campo di applicazione. I militari di milizia che sono impiegati della Confederazione svizzera su base civile o temporanea come cosiddetti militari a contratto temporaneo possono avere diritto a un contributo.
Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado.
Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni.
Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primo tenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale.
Tutte le formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera, nonché:
Questa lista non è esaustiva e non impedisce all’interessato/a di assolvere, in tutto o in parte, la formazione o la formazione continua all’estero (ad esempio, nel caso di una formazione linguistica). Il fattore decisivo è che la formazione o la formazione continua siano state impartite od organizzate da un istituto di formazione con sede in Svizzera nonché finanziate dallo stesso.
1. Perfezionamento militare
2. Formazione e formazione continua / istituti di formazione
3. Costi ed emolumenti
4. Documenti
I militari devono presentare i seguenti documenti:
Una volta assolto il perfezionamento militare, i militari possono presentare una domanda entro dodici mesi dalla data in cui hanno assolto, in tutto o in parte (p. es. un semestre) la formazione o la formazione continua.
I militari possono presentare diverse domande fino all’esaurimento del credito.
I militari devono provvedere al pagamento dei costi ed emolumenti in anticipo.
La domanda completa di tutti i documenti necessari può essere presentata al Personale dell’esercito.
DDPS
Esercito svizzero
Comando istruzione
Personale dell’esercito (Pers Es)
TC uff / Contrib form
Rodtmattstrasse 110
3003 Berna
I militari devono dichiarare i crediti formativi ricevuti come «altri redditi» nella propria dichiarazione d’imposta. Le spese sostenute per i corsi possono essere detratte come «formazione e formazione continua», a condizione che si tratti di formazione professionale.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare la linea diretta del Personale dell’esercito.
Suggerimento: per le richieste telefoniche, vi preghiamo di tenere sempre a portata di mano il vostro numero di assicurazione, in modo da potervi assistere più rapidamente.
Orari d’ufficio: 8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00
Telefono: 0800 424 111
Mail: personelles.persa@vtg.admin.ch