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Contributo per la formazione

Credito per la formazione: il contributo per la formazione nel dettaglio

La procedura in breve

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  • Il militare ha assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico.
  • Si iscrive a una scuola di formazione svizzera, la paga e la assolve.
  • Compila debitamente l’apposito formulario di richiesta.
  • Invia il formulario con tutti i documenti necessari per posta ordinaria o per posta elettronica al Personale dell’esercito:
  • Un/una specialista del Personale dell’esercito esamina la richiesta.
  • Il Personale dell’esercito decide in merito all’eventuale diritto al contributo.
  • Il contributo autorizzato viene versato al militare allo scadere dei termini di reclamo previsti dalla legge.
  • Da quando si applica il finanziamento?
  • Chi ne ha diritto?
    • sottufficiale (sergente);
    • sottufficiale superiore (furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore nelle funzioni di sottufficiale del posto di direzione del fuoco, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore);
    • ufficiale subalterno (tenente);
    • capitano;
    • ufficiale di stato maggiore (maggiore e tenente colonnello)
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  • A quanto ammonta il sostegno finanziario?
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  • Per quali programmi di formazione e formazione continua / istituti di formazione sono applicabili i contributi per la formazione?
    • Università
    • Scuole universitarie professionali
    • Scuole cantonali
    • Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC
    • Istituti di formazione continua (associazioni, scuole private, ecc.)
    • Scuole di lingue (tutte le scuole di lingua in Svizzera)
  • Quali condizioni devono essere soddisfatte?
    • Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i militari che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di un’istruzione a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa (perfezionamento militare).
    • Abbiano iniziato il loro perfezionamento militare non prima del 1° luglio 2017 (sottufficiale: 1° gennaio 2020) e non l’abbiano ancora assolto entro il 31 dicembre 2017 (sottufficiale: 1° aprile 2020).
    • Siano assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’ Art. 13 della Legge militare (per eccezioni consultare OCFQE Art. 3).
    • Formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
    • formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.
    • I militari hanno seguito i corsi per intero (attestato di formazione) o in parte (attestato di formazione per la parte seguita) e possono fornirne prova scritta.
    • Il completamento della formazione o formazione continua non deve superare i dodici mesi dalla presentazione della domanda.
    • La fattura (tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami) per questa formazione o formazione continua è stata saldata in modo dimostrabile.
    • Tutte le altre spese legate alla formazione, in particolare le spese per il materiale didattico, quotidiane, i trasporti, il noleggio o l’acquisto di attrezzatura, strumenti, apparecchi o altri acquisti, non vengono finanziate.
    • L’apposito modulo debitamente compilato e firmato accompagnato da:
    • Copia/e della/e fattura/e;
    • Ricevuta di pagamento con stato di pagamento «eseguito»;
    • Attestato di formazione nonché attestato/i di iscrizione, certificato/i di frequenza, diploma e/o documenti equivalenti. L’attestato di formazione o formazione continua contiene una descrizione precisa del contenuto della formazione o della formazione continua, un’indicazione della sua durata, una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che l’interessato/a ha completato la formazione o la formazione continua pertinente;
    • Polizza di versamento o copia della carta bancaria/postale personale con IBAN.