Fondamentalmente l’Esercito svizzero è organizzato secondo il principio di milizia e si fonda sul principio dell’obbligo di prestare servizio militare per tutti i cittadini svizzeri. Le cittadine svizzere possono prestare servizio militare a titolo volontario.
L’obbligo di prestare servizio militare comincia con il reclutamento, all’inizio dell’anno in cui si compiono 18 anni, e dura fino al proscioglimento dall’esercito. Questo avviene, a seconda del grado, al più presto alla fine del decimo anno civile dopo la promozione a soldato (gradi di truppa e una parte dei sottufficiali) e al più tardi alla fine dell’anno in cui si compiono 50 anni. Eccezionalmente, l’obbligo di prestare servizio militare per i militari (dal grado di soldato fino a quello di sergente capo) che adempiono il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione senza interruzione (militari in ferma continuata) dura fino alla fine del settimo anno civile dopo la promozione a soldato.
I militari con i gradi di truppa (soldati e appuntati) che hanno assolto la scuola reclute dopo il 1° gennaio 2018 prestano, per la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, al massimo 3 giorni per il reclutamento, 124 giorni di scuola reclute, 6 corsi di ripetizione di 19 giorni ciascuno e 4 giorni per lavori di preparazione e licenziamento.
Se prestano altri servizi di durata superiore o inferiore, il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione ammonta a 245 giorni o a 280 giorni per i granatieri e per funzioni delle forze speciali.
Sergenti | 440 giorni | come granatieri o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 475 giorni, come esploratori paracadutisti: 865 giorni |
Sergenti capo | 450 giorni | come granatieri o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 485 giorni, come esploratori paracadutisti: 865 giorni |
Sergenti maggiori | 510 giorni | come granatieri, esploratori paracadutisti o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 545 giorni |
Sergenti maggiori capi e furieri | 650 giorni | come granatieri o esploratori paracadutisti: 685 giorni |
Aiutanti sottufficiali | 680 giorni | - |
Gli ufficiali subalterni (tenenti e primotenenti) prestano 680 giorni di servizio d’istruzione (come granatieri o attribuiti a funzioni delle forze speciali: 715 giorni).
Gli aiutanti di stato maggiore, gli aiutanti maggiori, gli aiutanti capi, i capitani e gli ufficiali superiori per i quali valgono le seguenti disposizioni prestano il servizio d’istruzione come indicato qui appresso.
Per i militari che hanno assolto la scuola reclute prima del 1° gennaio 2018, le eccezioni sono disciplinate nell’articolo 109 OOPSM.
In linea di principio, ogni giorno di servizio prestato viene computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. I giorni di viaggio sono computati. Non sono invece computati i giorni di servizio prestati a titolo volontario o quelli durante i quali non vengono eseguiti lavori per la truppa a seguito di un congedo personale. I dettagli sono disciplinati negli articoli 48‑52 OOPSM.
Di seguito è riportato il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione computabili da prestare per i militari che, su base volontaria, adempiono senza interruzioni il totale obbligatorio dei loro giorni di servizio d’istruzione:
Per i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali subalterni in ferma continuata che sono stati promossi prima del 31 dicembre 2017 al loro grado attuale, il numero complessivo di giorni computabili di servizio d’istruzione da prestare è riportato nella seguente tabella:
A determinate condizioni l’obbligo di prestare servizio militare di specialisti, sottufficiali e ufficiali può essere prorogato con il loro consenso (e quello del datore di lavoro) e in caso di idoneità. La proroga dell’obbligo di prestare servizio militare dura al massimo fino alla fine dell’anno in cui il militare interessato compie 65 anni. I dettagli sono disciplinati nell’articolo 21 OOPSM. La proroga dell’obbligo di prestare servizio militare si differenzia dal servizio volontario.
In base a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 aprile 2009, il 14 novembre 2012 il Consiglio federale ha deciso che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a partire dal 1° gennaio 2013 avrebbe dovuto rendere possibile l’adempimento del servizio militare a quei cittadini svizzeri desiderosi di prestare servizio ma che sono stati dichiarati non idonei a prestare servizio militare o servizio di protezione civile. Questo tuttavia soltanto se non mettono a repentaglio la propria salute o quella di altre persone e se un servizio di questo genere risulta possibile sotto il profilo medico. Sono fatti salvi altri motivi di natura personale. Tra questi rientrano in particolare un procedimento penale in sospeso o una condanna per un crimine o un delitto. Maggiori informazioni concernenti l’attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 aprile 2009 sono disponibili sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione Tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
A determinate condizioni i militari possono essere ammessi a un servizio volontario. I militari interessati si rivolgono all’organo superiore della loro formazione d’incorporazione.
I militari possono essere ammessi a un servizio volontario se sussiste una necessità militare e se i loro datori di lavoro (o nel caso dei disoccupati il competente centro di collocamento) hanno dato il loro consenso scritto.
I dettagli relativi al servizio volontario sono disciplinati a partire dall’articolo 54 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
Un servizio volontario si differenza dalla proroga dell’obbligo di prestare servizio, come disciplinato a partire dall’articolo 21 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio (OOPSM). L’obbligo di prestare servizio militare degli specialisti può, con il loro consenso e in caso di idoneità, essere prorogato al massimo fino al compimento del 65° anno d’età, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri militari. Anche in questo caso il datore di lavoro deve aver dato il proprio consenso scritto. Il Personale dell’esercito verifica come minimo ogni cinque anni se sussiste ancora la necessità.
Normalmente il limite di età per il reclutamento è di 24 anni, più precisamente la fine dell’anno in cui si raggiunge questa età. Se avete superato questa età ma volete comunque prestare servizio militare, dovete presentare una domanda di reclutamento per iscritto. Questo è possibile solo per i seguenti gruppi di persone: