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Congedo personale

Congedo personale

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Congedo per l’estero

Non ottengono un congedo per l’estero le persone soggette all’obbligo di notifica

  • contro cui è ordinata un’inchiesta penale militare in relazione con l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio o che non hanno ancora espiato una pena senza la condizionale pronunciata in virtù del Codice penale militare;
  • che, in qualità di frontalieri, hanno la dimora abituale all’estero e il luogo di lavoro in Svizzera; tali persone si annunciano presso l’autorità militare cantonale competente per il luogo di lavoro.